Art. 1 - Denominazione e Sede
L'Associazione culturale è denominata "AIMFI Associazione Italiana Massofisioterapisti".
La sede associativa viene stabilita in via Arpione 22 - 17056 Cairo Montenotte - Savona.
La sede associativa potrà essere spostata senza necessità di variare il presente Statuto

Art. 2 - Finalità
Essa si propone principalmente di promuovere, sia in Italia che all'estero, il patrimonio culturale e scientifico della professione sanitaria di Massaggiatore - Massofisioterapista, salvaguardarne la dignità, difenderne le peculiarità, l'integrità del profilo, l'unicità operativa ed esaltarne l'utilità sociale a tutti i livelli ed in tutti i settori, compreso quello dello sport. L'associazione si prefigge di assistere gli studenti e i professionisti con tutti gli strumenti a sua disposizione e per tutte le esigenze correlate alla figura professionale del MFT.
L'associazione si occuperà dell'organizzazione e della diffusione delle attività motorie educative rieducative e dello sport in genere nonché di favorire ed incrementare la ricerca, l'istruzione, la cultura e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano alle predette attività, con particolare riguardo alle scienze motorie e riabilitative, promuovendo ed incoraggiando la ricerca, lo studio, la progettazione e la realizzazione con sperimentazione pratica di ausili, aparecchiature e software nello sport, nel fitness, nella medicina sportiva e in quella riabilitativa, fisiatrica ed
ortopedica.
In particolare l'associazione curerà:

  1. l'organizzazione di corsi teorici e pratici di formazione, preparazione o perfezionamento nell'ambito della massofisioterapia, dello sport ,delle scienze motorie, della medicina ortopedica e della medicina fisiatrica; il tutto mediante eventi appositi, conferenze o programmi didattici concordati con istituzioni di rango universitario o comunque con soggetti dotati di mezzi e requisiti idonei allo scopo.
  2. l'incontro a tutti i livelli di studiosi, docenti, professionisti e studenti per la condivisione di conoscenze inerenti tematiche e finalità istituzionali;
  3. la pubblicazione di materiale di studio da divulgare tra quanti intendano condividere gli scopi associativi;
  4. la costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca;
  5. la promozione di attività di esercitazione fisica e di educazione alla salute e allo sport per mezzo di gruppi appositamente costituiti. Detti gruppi avranno prevalentemente finalità di svolgere azione ricreativa e di promozione sociale nei settori affini alle finalità del presente atto.
  6. la divulgazione culturale e incentivazione alla pratica massofisioterapica mediante attività salutistiche rivolte a singoli, gruppi, scuole o associazioni; particolare riguardo sarà rivolto a coloro i quali, in età avanzata o in impossibilità funzionale, vorranno associarsi e offrire il proprio contributo operativo dal proprio domicilio, usufruendo, così, delle iniziative volontaristiche dedicate da AIMFI ai pazienti più deboli.
  7. l'incentivazione, il sostegno e l'aiuto alla formazione di nuove associazioni con le medesime finalità statutarie.
  8. l'utilizzo di internet e dei sistemi informatici per divulgare la promozione sportiva, sociale, culturale e ricreativa nonché le finalità di statuto unitamente agli adempimenti e alle comunicazioni formali e di esercizio associativo assembleare con i soci ed i potenziali soci.
  9. la formazione del proprio personale tecnico- educativo di istruzione nel settore della riabilitazione, nello sport e nel fitness. La creazione di gruppi di tecnici, allenatori, istruttori, direttori sportivi e di gara massofisioterapisti, fisioterapisti e Dottori in Scienze Motorie da inserire in strutture ospitanti, per divulgare e promuovere autonomamente le attività motorie educative, sportive e rieducative secondo i dettami statutari di AIMFI che si ispirano alla definizione di "benessere" dettata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'associazione può inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale, ricreativa e sportiva lecita ed attinetnte alle proprie finalità. Le eventuali attività sportive saranno comunque praticate nell'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e degli altri organi competenti.
Per lo svolgimento della sua attività l'associazione, con delibera presidenziale, può decidere l'adesione ad altri Enti sia a carattere Nazionale che Internazionale.
L'associazione promuove accordi di volontariato, con enti o altre associazioni come dovere morale dei propri associati;l'associazione promuove e caldeggia anche il volontariato spontaneo dei Massofisioterapisti sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Carattere e tipologia dell'Associazione
L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente culturale ed è apolitica.
L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.
Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per l'avviamento dell'attività associative sostenute da soci fondatori, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

Art. 4 - Dotazione patrimoniale
L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto contributivo e volontaristico degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi.
Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni, i frutti derivanti dall'impiego della dotazione. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari.

Art. 5 - Associati
Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente Atto Costitutivo-Statuto nonché le persone fisiche ammesse a farne parte, a seguito di delibera insindacabile dell'Assemblea degli Associati, che abbiano accettato senza riserve il presente Statuto.
Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.
Possono aderire all'associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo (soci fondatori), tutt coloro che ne condividano in modo espresso gli scopi e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
Chi intende entrare a far parte dell'associazione deve presentare richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. Spetta al consiglio direttivo deliberare sulle domande di ammissione. La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
Tutti gli associati devono pagare una quota annua il cui importo è fissato dal consiglio direttivo dell'associazione di anno in anno.
Al fine di agevolare il pagamento dell'onere associativo in modo da incentivare l'aggregazione del maggior numero di persone è prevedere il frazionamento della quota in ratei suddivisibili durante l'anno. I ratei possono essere abbinati a periodi misurabili in giorni, mesi, più mesi. Il non pagamento dell'intera quota associativa fa perdere la qualità e i diritti di voto del socio. Colui che non ha versato per intero quanto pattuito per la quota associativa dal consiglio direttivo in carica viene considerato socio sostenitore parziale senza diritto di voto e di partecipazione alle assemblee.
Fatto salvo pronunciamento contrario del Consiglio Direttivo, in quanto il non pagamento di tutta o di parte della quota costituisce motivo di decadenza di tutti i diritti di socio per giusta causa.

I Soci si distinguono in:

  • Soci Effettivi: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo e volontario mediante quota associativa e quanto altro con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali: Nello specifico soci MFT e studenti MFT
  • Soci Sostenitori (sportivi- appartenenti ad altre discipline sanitarie o olistiche): contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota annuale e con contributi economici volontari e con prestazioni personali a carattere saltuario; non hanno diritto di voto alle Assemblee e non sono eleggibili alle cariche Sociali. Possono partecipare alle Assemblee con diritto di intervento.
  • Soci Onorari: il Consiglio di Presidenza può nominare a sua discrezione persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel campo della solidarietà; non hanno diritto di voto alle Assemblee e non sono eleggibili alle cariche Sociali .
  • Soci disagiati: sono i soci che, a titolo gratuito, l'associazione iscrive per particolari condizioni sociali o di salute ( es. disabili) possono partecipare alle assemblee con diritto d'intervento.

L'interruzione del pagamento della quota associativa non produce effetti legali di alcun genere se non la perdita della qualità di socio. AIMFI non chiede il pagamento dell'intera quota. AIMFI non rimborsa la parte o l'intera quota versata.
Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo; è comunque espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 6 - Diritti del socio
Gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 7 - Decadenza del socio
La qualità di socio si perde per morte, dimissioni o decadenza.
Il recesso può avvenire attraverso comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato.
Sulla decadenza si pronuncia il consiglio direttivo con delibera immotivata; in particolare decadono gli associati che:

  • con comportamenti attivi, con omissioni o in qualunque altro modo danneggino materialmente o moralmente l'associazione o si comportino in modo non conforme agli scopi associativi;
  • non effettuano in tutto o in parte il versamento delle quote sociali nonché ogni altro versamento richiesto dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di decadenza l'associato può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione.
L'associato che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'associazione, perde ogni diritto sulla partecipazione alla vita dell'associazione e a tutti i benefici derivanti dalla qualità di socio AIMFI.
Il socio fondatore resta socio anche senza versamento di quota senza limiti di tempo e con tutte le prerogative del socio ordinario.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

  1. il Presidente;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. l'Assemblea dei Soci;

Art. 9 - Il Presidente
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati maggiorenni e resta in carica per 4 anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea.
Egli convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e, in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente o, in assenza, dall' Associato di età più elevata.
Il Presidente è responsabile della gestione economica dell'Associazione, sulla base del Preventivo delineato dall'Assemblea degli Associati. Egli compilerà su base annuale un Rendiconto Economico Consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli Associati.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.
Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi.
Sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.
Rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.
Stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.
Attivare la sostituzione della Sua carica con altro Presidente fino a conclusione del mandato o con successiva indizione di elezioni a discrezione del Presidente entrante, nei soli casi di causa di forza maggiore e per una sola volta durante il Suo mandato:ovvero in caso di dimissioni derivanti da problematiche personali e di famiglia o comunque non ascrivibili a contrasti o problematiche di vita associativa.
In tal caso, il Presidente, per evitare aggravi di costi sull'associazione e per mantenere continuità della vita e della politica dell'associazione sino a scadenza del mandato, effettua le dimissioni irrevocabili con raccomandata a/r presso la sede dell'associazione. Nella raccomandata si indicheranno le motivazioni delle dimissioni e il soggetto terzo che occuperà la sua carica ai sensi di questo articolo. Il vicepresidente e i consiglieri in carica accoglieranno la richiesta e verificheranno la disponibilità del Presidente indicato (in prima istanza si suggerirà il Vicepresidente o il consigliere in carica) a svolgere il ruolo. Qualora il Vicepresidente in carica sia segnalato come successore alla carica sarà esso stesso, in caso di assenso, a nominare il Vicepresidente entrante. Ogni decisione sarà verbalizzata e registrata.
Ogni assenso della procedura deve essere controfirmato dagli interessati e eventualmente comunicato a mezzo racc. a/r agli stessi o anche a mezzo mail con ricevuta di lettura. Il Presidente uscente, qualora successivamente alle Sue dimissioni, non sussistano più motivi o stati vi all'esercizio della propria carica, potrà chiedere reintegrazione nella stessa a mezzo racc. a/r e accettazione del direttivo in carica. Nelle more il nuovo Presidente si occuperà della prosecuzione dei lavori precedentemente attivati da quello uscente e della responsabilità della tenuta dei conti e dei registri associativi. Nonché del subentro contrattuale come responsabile degli eventuali conti correnti ad essa intestati.
Il Presidente o il Direttivo, per una sola volta durante la vita dell'associazione, possono nominare un Presidente Onorario a vita che, come figura meritevole, possa rappresentare l'associazione ogni qualvolta il Direttivo e lo stesso Presidente non possano farlo . Il Presidente onorario, nell'esercizio delle sue funzioni agisce in nome e per conto dell'associazione e ne rappresenta l' onorabilità in ogni manifestazione pubblica di rilievo. Potrà pertanto agire in nome e per conto dell'Associazione con la stessa credibilità e onorabilità del Presidente. Potrà sottoscrivere accordi e protocolli e presiedere ad ogni iniziativa dell'Associazione ed essere punto di riferimento della stessa in ogni settore e ambito della sua vita. Potrà eventualmente dimettersi dalla propria carica comunicando a mezzo raccomandata a/r le dimissioni.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da 3 membri: un Consigliere, il Presidente e il Vicepresidente.
Il Consiglio dura in carica 4 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti;per la prima carica i membri sono nominati in sede di costituzione dell'associazione la quale si riserva, previa delibera presidenziale, di nominare un numero illimitato di consiglieri nell'arco temporale della propria carica.
I componenti così nominati restano in carica sino al'la successiva assemblea ordinaria
In caso di morte o di dimissione dei consiglieri prima della decadenza del mandato il Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione.
La carica di Consigliere è gratuita.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in ordine al conseguimento e all'attuazione degli scopi dell'associazione ad eccezione dei poteri che lo Statuto riserva all'assemblea.
Il Vicepresidente sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vicepresidente costituisce, per i terzi, prova dell'adempimento del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  • fissa le direttive e le modalità per l'attuazione dei compiti statutari e ne controlla l'esecuzione;
  • potraà modificare il presente statuto a giudizio vincolante e obbligatorio dei 2/3 del consiglio direttivo;
  • procede all' attuazione delle decisioni dell' assemblea dei soci;
  • redige eventuali regolamenti interni che disciplinano l' attivita' dell' associazione da sottoporre all' approvazione dell' assemblea dei soci;
  • stabilisce l'importo delle quote annue dell'associazione;
  • delibera sull'ammissione dei soci e su eventuali provvedimenti di radiazione degli stessi;
  • redige annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea dei soci;
  • decide sugli investimenti patrimoniali;
  • affida incarichi a associati o a terzi, specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;
  • nomina e revoca impiegati e collaboratori ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
  • decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione.

Il consiglio potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri.
Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri senza alcuna formalità procedurale.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi due volte all'anno per la redazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo all'anno precedente e per la redazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.
Il rendiconto economico - finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono lìassemblea del direttivo affinchè sia approvato; gli associati possono consultarlo.
Le delibere del consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei consiglieri in carica.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Ogni riunione del consiglio deve risultare da apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario; il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio per garantire la massima diffusione.

Art. 11 - Assemblea ordinaria degli associati
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Compete all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita associativa che non siano di competenza dell'assemblea straordinaria.
L'assemblea si riunisce una volta all'anno a discrezione del direttivo.
L'assemblea è formata da tutti gli associati, ad ognuno dei quali è attribuito il diritto a un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta;ogni associato può rappresentare un numero illimitato di associati.
Ogni associato potrà essere rappresentato con potere di delega da socio o consigliere preventivamente indicati in area web
Ogni assemblea potrà essere effettuata anche a mezzo web per mezzo di votazione elettronica e per necessità di risparmio.
Ogni votazione si avvarrà del silenzio assenso sia per mail ricevuta o per ordini del giorno affissi in area web riservata entro un tempo non inferiore alle 48 ore dall'affissione in area web o dalla i ricezione della mail con gli ordini del giorno.
L'assemblea è convocata per iniziativa del consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno un terzo degli associati in regola con l'intero pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e che ne propongono l'ordine del giorno.
L'assemblea può essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati o prevalentemente a mezzo web con votazione elettronica caratterizzata da silenzio assenso agli ordini del giorno pubblicati in area riservata o comunicati a mezzo mail.
La convocazione dell'assemblea ordinaria deve avvenire minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o in area riservata del sito web e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica.
Pubblicazione sull'area web ufficiale della associazione, fax o telegramma; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso di convocazione prefissa anche l'adunanza in seconda convocazione, che può aver luogo decorsa un'ora dalla prima. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o dei voti e delibera con il voto dei presenti.
L'assemblea è presieduta dal presidente in carica o, in sua mancanza, da altra persona scelta dali' assemblea.
Il presidente designa un segretario dall'assemblea il quale redige il verbale della riunione.
Le delibere dell'assemblea devono risultare da apposito verbale.
Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con mezzi idonei a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria
L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione, contratti relativi a diritti reali immobiliari.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.13 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità dando luogo ad un arbitrato. L'arbitro sarò scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione.

Art 14 - Legge Applicabile
Per disciplinare quanto non previsto dal seguente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

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